giovedì 17 dicembre 2020

 

  XXIII STEP: LA NORMATIVA

Archipendolo: Regole


Come si è più volte sottolineato nei precedenti post, la costruzione dell'archipendolo non è affatto un procedimento articolato e complesso, per cui ognuno può fabbricarsi il proprio strumento personale.
Tuttavia, proprio in virtù di ciò, non esiste una normativa rigorosa al riguardo. 

Quel che è certo, è che nei manoscritti e nei trattati dell'Età Antica e del Medioevo (si pensi, ad esempio, al già citato "De Ingeneis" del Taccola) già venivano proposte tecniche id fabbricazione e misure dei vari componenti dello strumento. 
In particolare, si è scoperto che molti archipendoli utilizzati principalmente per verificare l'orizzontalità di un piano (di grandezza, quindi, ridotta, rispetto a quelli sfruttati per segnare i confini di una proprietà) erano prodotti con proporzioni standardizzate. Infatti, la misura della base dell'archipendolo soleva essere di circa 50 cm, mentre i lati obliqui ne misuravano 35: il rapporto tra lunghezza del lato obliquo e base è di 0.7, ovvero 7:10. 
Un altro riferimento, anche se non si tratta di una vera e propria normativa rigorosa, è dato dal II volume della serie di libri scritti dall'ing. Pigozzi agli inizi del Novecento per gli studenti dell'Istituto Tecnico di Udine. (Si faccia riferimento al post sui libri).

Come già evidenziato nel post relativo ai brevetti (parte I), è molto più comune trovare schemi e documenti ufficiali relativi al peso di un filo a piombo, piuttosto che all'archipendolo.
In questa immagine è possibile osservare una tavola rappresentante le viste quotate di uno di questi pesetti (per altre tavole si faccia riferimento al post sui brevetti, parte II).





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